La legge regionale 13.04.1995, n. 52 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche" ha abrogato la L.R. 16/79 ed é entrata in vigore il 28.04.1995. Il 3° comma lettera a) dell'art. 13 della citata legge prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche iscritte nel Calendario regionale ufficiale per le manifestazioni fieristiche per oneri derivanti da spese di organizzazione delle medesime. Gli artt, 3 e 4 della L.R. 52/79 stabiliscono rispettivamente i criteri e le procedure di attribuzione della qualifica alle manifestazioni fieristiche e di autorizzazione delle stesse. L'art. 14 della suddetta legge dispone al comma 1 che i contributi di cui all'art. 13, comma 3, lettera a) siano concessi sulla base dei seguenti criteri: a) particolare rilevanza sociale ed economica della manifestazione in relazione alla partecipazione degli espositori ed alle iniziative collaterali; b) forme di agevolazioni per la partecipazione di imprenditori artigiani e agricoli singoli o associati e di organismi cooperativi delle loro categorie. Il medesimo articolo prevede inoltre al comma 2 che criteri pi- specifici siano fissati con deliberazione di Giunta Regionale ed al comma 3 che ai Comuni sedi di manifestazioni fieristiche siano concessi finanziamenti pari al 10% dei contributi concessi ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a). L'art. 15 della L.R. 52/95 elenca le procedure per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche. In base anche a quanto evidenziato dal Comitato Tecnico per le fiere, di cui all'art. 8 della citata legge regionale, risulta necessario specificare ed integrare i criteri per la concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, sia al fine di razionalizzare gli interventi contributivi regionali, in considerazione in particolare del forte aumento del numero di manifestazioni del settore antiquariato verificatosi negli ultimi anni, sia al fine di promuovere le attività fieristiche dei comuni colpiti da sisma negli anni 1997/1998. Visto il documento istruttorio, predisposto dal Servizio Commercio, Fiere, Mercati, Consumatori e Prezzi, dal quale si rileva la necessità di specificare e integrare i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche fieristiche da svolgersi nel 1999, la Giunta regionale ha deliberato di approvare i seguenti criteri per l'ammissione e per l'assegnazione di contributi ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche da svolgersi nel 1999: a) che le manifestazioni, ad eccezione di quelle che si svolgono nel settore antiquariato, rispettino almeno una delle seguenti condizioni: -siano organizzate dall'E.R.F., nonché dall'Azienda Speciale della CCIAA di Pesaro; -siano organizzate da altri organismi presso i quartieri fieristici degli enti suddetti; -siano organizzate da altri organismi nell'ambito dei comuni ricompresi nelle comunità montane; -siano relative ai settori: pesca, malacologia, alimentazione, agricoltura, termale, libri; b) per quanto riguarda il settore antiquariato che le manifestazioni siano organizzate nell'ambito dei comuni ricompresi nelle comunità montane nel caso possiedano una qualificazione nazionale, mentre nel caso di diversa qualificazione che le manifestazioni siano organizzate nell'ambito dei comuni colpiti dal sisma nel 1997/1998; c) che dette manifestazioni siano state autorizzate ed iscritte nel Calendario Regionale Ufficiale; d) che il contributo massimo erogabile sia comunque nei limiti del pareggio del rendiconto della manifestazione; e) che detti contributi siano contenuti nei limiti sotto indicati: QUALIFICA MASSIMO STABILITO Internazionale L. 60.000.000 Nazionale " 30.000.000 Regionale " 7.000.000 Locale " 3.500.000 f) che le cifre indicate al punto e) siano ridotte del 20% per le manifestazioni che non abbiano una tradizione di lunga durata attestata dallo svolgimento di almeno cinque edizioni annuali; g) che le cifre indicate al punto e) siano ridotte del 10% per le manifestazioni ove non siano assicurate forme di agevolazioni per la partecipazione di imprenditori artigiani ed agricoli singoli od associati e di organismi cooperativi delle loro categorie; h) che, nel caso in cui la somma di competenza in bilancio non fosse sufficiente per tutti i soggetti organizzatori aventi diritto, il contributo venga ridotto a tutte le manifestazioni nella stessa percentuale; i) che le riduzioni di cui ai precedenti punti f) e g) non si applichino ai comuni colpiti da sisma nel 1997/1998.