L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico.
L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità limitatamente ai locali in essa indicati.
Entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune comunica gli estremi, anche in via telematica, al Prefetto, al Questore, alla zona territoriale competente dell’ASUR e alla CCIAA.
Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.
L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni fatto salvo la segnalazione certificata di inizio attività.